PRATICA ENEA per i collettori solari in Ecobonus 65%
Installazione collettori solari | detrazione 65 %
Comunicazione ENEA (comma 346, articolo 1, Legge 296/2006)
PORTALE 2023 ANCORA NON ACCESSIBILE | La stessa parcella è detraibile
Detrazione ENEA al 65 % per l’installazione di collettori solari | Ecobonus 2023
La pratica ENEA per i collettori solari in Ecobonus 2023, è una comunicazione indispensabile per poter usufruire delle relative detrazioni al 65 % a seguito dell’acquisto e della messa in opera dei collettori.
Il massimale detraibile è di 60.000 € per immobile, utilizzabile anche nella forma di sconto in fattura o cessione del credito.
È agevolabile l’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per usi domestici o industriali oppure per il fabbisogno di acqua calda di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Soggetti che possono accedere alla detrazione ENEA per i collettori solari
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
L’Ecobonus non è riferito ai soli immobili residenziali, poiché anche gli imprenditori e le aziende possono usufruire dell’Ecobonus sui propri immobili, funzionali all’attività.
Requisiti dell’edificio per la detrazione Ecobonus ENEA
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto termico
Entità del beneficio della detrazione ENEA 2023
Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito e/o lo sconto in fattura.
Requisiti tecnici dell’intervento in Ecobonus 2023
- in pratica ENEA collettori solari termici, si intendono agevolabili per la produzione di acqua calda sanitaria per usi domestici o industriali (ovvero produzione di calore di processo) e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
- I collettori solari termici e i bollitori impiegati devono essere garantiti per almeno 5 anni.
- Gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno 2 anni.
- I collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark.
- L’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili per la detrazione dei collettori solari
Le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione fiscale sono:
- per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’ art. 3 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e integrazioni;
per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del D.M. 6.08.2020;
e comprendono:
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
- prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, direzione dei lavori etc.).
- opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Documentazione da trasmettere all’ENEA
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 6, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.
Documentazione da conservare a cura del cliente
DI TIPO TECNICO
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato.
- Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19.02.2007 e successive modificazioni e attesta il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra.
- Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020, l’asseverazione è redatta ai sensi dell’art. 8 del D.M. 6.08.2020, attesta la rispondenza ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi. Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico. Per gli impianti la cui superficie dei collettori solari è inferiore a 20 m2, l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore che attesti il rispetto delle condizioni tecniche sopra elencate. Nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore/installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al D.M. 6.08.2020;
- schede tecniche dei collettori installati; e, inoltre, copia della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e libretto di impianto (quando previsto)
DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Interventi condominiali
Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Obbligo del Solare Termico negli Edifici
Documentazione cessione del credito Ecobonus