PRATICA ENEA per la coibentazione in Ecobonus 65%
Coibentazione delle strutture opache | detrazione 65 %
(comma 345, articolo 1, Legge 296/2006)
Detrazione ENEA al 65 % per la coibentazione| Ecobonus
La pratica ENEA per la coibentazione in Ecobonus, è indispensabile per poter usufruire delle relative detrazioni al 65 %. Sono agevolabili i lavori di coibentazione inerenti ad interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica sulle STRUTTURE OPACHE VERTICALI E ORIZZONTALI (coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica U [W/(m2K)].
Soggetti che possono accedere
Tutti i contribuenti che:
- sostengono le spese di riqualificazione energetica;
- possiedono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.
Requisiti dell’edificio per la detrazione ENEA
Gli edifici che, alla data d’inizio dei lavori, siano:
- “esistenti”, ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso, e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- dotati di impianto termico
Entità del beneficio della detrazione ENEA
Aliquota di detrazione: 65% delle spese totali sostenute.
Limite massimo di detrazione ammissibile: 60.000 euro per unità immobiliare
Requisiti tecnici dell’intervento in Ecobonus
- L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture di edifici esistenti (non come nuova realizzazione in ampliamento).
- deve delimitare un volume riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra.
- I valori di trasmittanza termica finali (U), fermo restando il rispetto del decreto 26/06/2015 “requisiti minimi”, devono essere inferiori o uguali anche ai valori limite riportati nella tabella 2 del D.M. 26/01/2010 4. Devono essere rispettate, inoltre, le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).
Spese ammissibili per
- Fornitura e posa in opera di materiale coibente e dei materiali ordinari funzionali alla realizzazione dell’intervento.
- Demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo.
- Opere provvisionali e accessorie strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento (cfr. art. 3 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni).
- Prestazioni professionali (produzione della documentazione tecnica necessaria, compreso il certificato APE Attestato di Prestazione Energetica; progettazione, direzione dei lavori etc.).
Documentazione da trasmettere all’ENEA
“Scheda descrittiva dell’intervento” entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere 6, ESCLUSIVAMENTE attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati. La “scheda descrittiva” deve essere redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale) e dal beneficiario delle detrazioni.
Documentazione da conservare a cura del cliente
DI TIPO TECNICO:
- stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”, riportante il codice CPID assegnato dal sito ENEA, firmata dal soggetto beneficiario e da un tecnico abilitato;
- asseverazione, redatta da un tecnico abilitato ai sensi degli articoli 4 e 7 del D.M. 19/02/2007 e successive modificazioni attestante il rispetto dei requisiti tecnici specifici di cui sopra;
- copia dell’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) di ogni singola unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni fiscali;
- copia della relazione tecnica ex Legge 10 necessaria ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. o provvedimento regionale equivalente;
- schede tecniche dei materiali e dei componenti edilizi e tecnologici impiegati e, se prevista, marcatura CE con relative dichiarazioni di prestazione (DoP).
DI TIPO “AMMINISTRATIVO”:
- delibera assembleare di approvazione di esecuzione dei lavori nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali;
- fatture relative alle spese sostenute, ovvero documentazione relativa alle spese il cui pagamento non possa essere eseguito con bonifico, e per gli interventi su parti comuni condominiali dichiarazione dell’amministratore del condominio che certifichi l’entità della somma corrisposta dal condomino;
- ricevute dei bonifici (bancari o postali dedicati ai sensi della Legge 296/2006) recanti la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero e la data della fattura e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto destinatario del singolo bonifico;
- stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID che costituisce garanzia che la scheda descrittiva dell’intervento è stata trasmessa.
Prestazione dei materiali isolanti
Per l’ammissibilità alle detrazioni fiscali previste dall’ecobonus, il bonus facciate quando l’intervento è energeticamente influente e il Superbonus 110% bisogna rispettare:
- i requisiti tecnici previsti dal decreto 26/06/2015 “requisiti minimi” o regolamenti regionali;
- i requisiti tecnici previsti per l’accesso alle detrazioni fiscali che per gli interventi sull’involucro riguardano i valori limite delle trasmittanze termiche differenziate per zone climatiche.
Per gli interventi con data di inizio lavori antecedente il 6 ottobre 2020 (data di entrata in vigore del Decreto interministeriale 6 agosto 2020) si applicano i limiti riportati nel decreto 11 marzo 2008 coordinato con il decreto 26 gennaio 2010, Per gli interventi con data di inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020 si applicano i limiti del decreto interministeriale 6 agosto 2020.
Prodotti marcati CE
In questo caso il materiale ricade nel campo di applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o il Fabbricante, su base volontaria, richiede ad un TAB (Organismo di valutazione tecnica) il rilascio di un ETA (European Technical Assessment). Grazie alla norma armonizzata o all’ETA il Fabbricante può redigere la marcatura CE e la DoP (dichiarazione di prestazione). In questi casi il produttore indica in marcatura CE e nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λD (o resistenza termica RD).
Interventi su parti comuni del condominio
La coibentazione dell’involucro condominiale con superficie interessata > 25% superficie disperdente, porta ad una aliquota di detrazione maggiore, fino al 70%.
CONTENUTI ATTINENTI
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