Bonus facciate al 90 %
Interventi sulle facciate | Roma
Decreto 11 maggio 2018
Detrazione fiscale al 90% | Bonus facciate
L’agevolazione fiscale per il bonus facciate al 90 %, consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.
A chi spetta la detrazione? | Bonus facciate
Possono usufruire della detrazione per il bonus facciate al 90 %, tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
- le società semplici
- le associazioni tra professionisti
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Titolo sull’immobile ed inizio lavori
Per usufruire dell’agevolazione del bonus facciate al 90 %, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
In particolare, i contribuenti interessati devono:
- possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
Quali interventi sono agevolabili con il bonus facciate al 90 % ?
sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
intonacatura
verniciatura
rifacimento di ringhiere
decorazioni
marmi di facciata
balconi
restauro marmi di facciata
Si escludono le spese sostenute per la sostituzione degli infissi, detraibili comunque al 50% con l’Ecobonus o il Bonus Ristrutturazione. Rimangono, inoltre, esclusi gli interventi relativi agli impianti di illuminazione, sugli impianti termici e sui cavi esterni.
Sono ammessi al “bonus facciate” lavori riconducibili al decoro urbano, quali quelli riferiti:
- a grondaie ed ai pluviali;
- a parapetti e cornicioni;
- alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
Sono escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.
Spese professionali ammesse in Bonus facciate
Risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l’esecuzione dei lavori, quali, ad esempio:
- quelle per la direzione lavori;
- le spese per il coordinamento per la sicurezza; PSC, CSE, CSP, FASCICOLO, PIMUS
- le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’Attestato di prestazione energetica
Zone ammesse Bonus facciate | Interventi su fabbricati ricadenti nella Zone A e B
Non tutti gli immobili rientrano nelle zone ammesse per usufruire dl Bonus Facciate, che è imitato alle sole zone A e B, dove:
la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Zone Escluse dal Bonus Facciate
Sono esclusi dal “bonus facciate” tutti gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone:
- C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti di superficie e densità previsti alla lettera B)
- D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati.
- E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui – fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà richiede insediamenti da considerare come zone C.
- F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.
Quali i fabbricati ammessi al bonus?
Sono ammessi i fabbricati delle zone A e B, siano essi villette mono o plurifamiliari, oppure condomini. Sono esclusi i fabbricati isolati, quindi fuori dalle Zone A e B.
Quali sono i limiti di spesa?
La detrazione vale senza alcun limite di spesa per singole unità familiari o condomini, purché rientrino negli interventi ammissibili.
Bonus complementari
Ove possibile applicarlo, il bonus facciate è complementare al Bonus ristrutturazione ed all’Ecobonus. Lo stesso è potenzialmente applicabile o meno con il Superbonus al 110%.
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